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Condizioni generali di contratto

  • 1. Ambito di validità e principi generali.

    Le presenti Condizioni Generali di Contratto (anche definite brevemente “Condizioni”) si applicano e sono parte integrante di ogni contratto di vendita di prodotti e/o fornitura di servizi concluso fra la Studio 83 s.n.c., con sede legale in Pesaro (PU), Via A. Bracci n. 14, Codice Fisc. e Partita IVA 00122230410 (anche indicato come “Fornitore”), e il Committente. È espressamente esclusa l’applicazione di ogni altra diversa disposizione, anche se indicata dal Committente in base ad un richiamo da questi fatto alle proprie condizioni contrattuali o di acquisto.

    Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni dovrà essere confermata per iscritto da Studio 83 s.n.c., la quale potrà indicare, per ciascuna singola offerta, diverse specifiche condizioni che prevarranno sulle presenti Condizioni Generali di Contratto.

    Il Committente dà atto di essere a conoscenza del contenuto delle presenti Condizioni, esposte presso la sede della Studio 83 s.n.c., registrate presso l’Agenzia delle Entrate di Pesaro, nonché disponibili sul sito internet www.studio83pesaro.com.

  • 2. Revoca dell’ordine e penale.

    L’accettazione del preventivo di spesa da parte del Committente costituisce accettazione della complessiva proposta e costituisce manifestazione di volontà idonea a perfezionare il contratto, obbligando le parti a dare puntuale esecuzione allo stesso. Tuttavia, prima che il Fornitore abbia dato inizio all’esecuzione dell’ordine, il Committente potrà comunicare al Fornitore la revoca del medesimo. In tal caso, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore una penale pari al 30% (trentapercento) dell’importo costituente il corrispettivo concordato per l’ordine stesso (comprensivo di IVA).

  • 3. Termini di consegna.

    I termini di consegna specificati nel presente ordine debbono intendersi indicativi e non vincolanti per il Fornitore in quanto subordinati alla disponibilità dei materiali nonché alle necessità ed esigenze organizzative del Fornitore medesimo, nonché alle tempistiche degli Enti di riferimento. Conseguentemente, eventuali ritardi di consegna non costituiranno ragione di inadempimento e non potranno dar luogo alla risoluzione del contratto, al recesso da parte del Committente, o alla responsabilità per danni di qualsiasi tipo e natura.

  • 4. Prezzi, pagamenti, interessi moratori e solidarietà passiva.

    L’importo dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita dei beni e/o servizi oggetto del Contratto è concordato fra le parti. Le condizioni e i termini di pagamento sono indicati in Contratto.

    In caso di ritardato pagamento, verranno computati dalla data di scadenza gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2001, senza necessità di previa messa in mora.

    Per il caso in cui il Committente operi in forma di persona giuridica (a titolo meramente esemplificativo, e senza pretesa di esaustività: Società Cooperativa, Ente, etc.), e questa cessi per qualsiasi motivo la propria attività, il Legale rappresentante p.t. della stessa, o comunque colui che abbia materialmente sottoscritto il contratto, resta solidalmente obbligato per il pagamento dei residui importi dovuti.

  • 5. Richiesta di autorizzazioni. Obblighi del fornitore e corrispettivo.

    Ove non venga espressamente stabilito diversamente, il Committente dichiara che le pratiche per la richiesta di autorizzazione presso gli enti preposti, nonché per l’ottenimento dei permessi presso i soggetti proprietari del terreno/edificio, ovvero per ottenere la delibera favorevole da parte dell’Assemblea del condominio dell’immobile in cui il cartello o l’insegna deve essere installato, e il pagamento delle imposte pubblicitarie, verranno direttamente gestite dal Committente a propria cura e spese. Questi pertanto esonera il Fornitore da ogni onere di attivazione in tal senso.

    Il Committente, in ogni caso, dichiara la propria volontà di esonerare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi richiesta, pretesa e/o azione che contro quest’ultimo verrà esercitata da terzi, intendendo manlevare il Fornitore da qualsiasi responsabilità che possa insorgere per mancanza delle predette autorizzazioni.

    Nel caso in cui, invece, sia conferito anche il predetto incarico, e fermo restando l’obbligo del Fornitore di adoperarsi con la massima diligenza e professionalità per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui al Contratto, il prezzo concordato a titolo di corrispettivo per le prestazioni in oggetto, nonché tutti i diritti di tesoreria (al costo reale documentato), dovranno essere corrisposti, da parte del Committente, nella loro interezza, anche nel caso in cui l’Ente o gli Enti competenti non avessero a rilasciare le autorizzazioni richieste per motivi tecnici e/o legali, ovvero per qualsiasi altro motivo non dipendente da dolo o colpa del Fornitore (a titolo esemplificativo, e senza pretesa di tassatività: quando l’autorizzazione non può essere concessa per vincoli ambientali, piani particolareggiati, specifiche delibere, disposizioni varie, etc.).

  • 6. Rischio di perimento e/o danneggiamento.

    La merce, anche se spedita porto franco, quando viene spedita mediante vettore, viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, il quale con la sottoscrizione del presente ordine esonera il Fornitore da ogni tipo di responsabilità che possa derivare a seguito del perimento, danneggiamento, deterioramento o furto della merce durante la spedizione.

  • 7. Garanzia.

    È fornita garanzia di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei beni e/o dalla fornitura dei servizi. In presenza di vizi e/o difetti, la garanzia dovuta dal Fornitore sarà estesa e coprirà il costo totale dei ricambi e per gli interventi da eseguirsi in un raggio di 100 km. dalla sede della Studio 83 s.n.c., l’intero costo della manodopera. Per gli interventi da eseguirsi oltre il raggio di 100 km. dalla sede della Studio 83 s.n.c., sarà a carico del Committente un rimborso spese pari ad Euro 0,70 a chilometro (oltre IVA) sulla distanza totale, nonché il costo della manodopera computato sulla base di una tariffa pari ad Euro 25,00 / ora (oltre IVA).

  • 8. Responsabilità del Fornitore e termini di denuncia.

    Per il caso di difformità, vizi e/o difetti nell’esecuzione degli interventi e forniture, questi dovranno essere comunque denunciati, a pena di decadenza, in forma scritta entro 8 (otto) giorni dalla consegna delle merci, e contenere l’indicazione dettagliata degli articoli difettosi e dei difetti riscontrati. Nel medesimo termine il Committente si impegna a effettuare l’immediato controllo delle autorizzazioni e la denuncia di eventuali difformità e/o inadempienze.

    Decorso il predetto termine di 8 (otto) giorni senza alcuna contestazione scritta da parte del Committente, le merci/forniture e/o le autorizzazioni così ottenute si intenderanno accettate con rinuncia, da parte del Committente stesso, ad ogni azione, eccezione e pretesa in merito.

  • 9. Limiti di responsabilità del Fornitore.

    Ove venga riscontrata la non corrispondenza delle merci fornite all’ordine, ovvero la presenza di vizi e difetti, o la non corrispondenza delle autorizzazioni ottenute, il Fornitore - ricorrendone le condizioni e i presupposti, e sempre che la relativa denuncia sia avvenuta nei termini - potrà essere ritenuto responsabile verso il Committente o verso terzi soltanto nei limiti di valore della fornitura non eseguita a regola d’arte.

    Pertanto, il Committente dichiara di rinunciare sin d’ora a ogni ulteriore pretesa e richiesta risarcitoria (compreso, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di tassatività, il risarcimento per mancato guadagno derivante dall’eventuale ritardo nella consegna al cliente finale del prodotto finito, il risarcimento per eventuali danni all’immagine commerciale, etc.), ove la stessa ecceda tale valore, o comunque per la parte che ecceda tale valore.

  • 10. Clausola solve et repete.

    In ogni caso, il Committente si obbliga a corrispondere nei termini concordati il prezzo pattuito, essendo espressamente esclusa la possibilità di subordinare o condizionare il pagamento, o parte di esso, all’eliminazione di eventuali difetti.

  • 11. Foro competente.

    Le parti convengono che competente per tutte le controversie relative alla interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, nonché per ogni controversia da esso dipendente, è in via esclusiva il Foro di Pesaro.

  • 12. Giurisdizione e legge applicabile.

    Qualora il Contratto sia concluso all’estero, ovvero da Società o cittadino straniero, resta fin d’ora concordata fra le parti, in modo tassativo ed esclusivo, la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana e l’applicazione della legge italiana. Con espresso accordo delle parti per il deferimento di ogni controversia, in via esclusiva, al Giudice del luogo in cui la Studio 83 s.n.c. ha la propria sede legale.

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